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NORMATIVA ANTINCENDIO PER I CONDOMINI In arrivo la nuova Regola Tecnica

Condomini: presto nuove norme antincendio

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno è al lavoro per la redazione della nuova normativa antincendio per i condomini.

Lo scorso 24 aprile 2018 il Comitato Centrale tecnico-scientifico dei Vigili del Fuoco ha infatti approvato la bozza di regola tecnica che andrà a integrare il vecchio DM 246 del 1987 sulle norme antincendio negli edifici di civile abitazione di “altezza antincendi” uguale o superiore a 12 metri.

Numerosi i condomini italiani che rientrano in questa classificazione e che dovranno quindi attuare le nuove misure antincendio, le misure di prevenzione e vigilare sui compiti dei responsabili.

Nuovi livelli di prestazione antincendio

La bozza di regola tecnica individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza antincendi dell’edificio, cui corrispondono diversi adempimenti:

– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;

– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;

– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;

– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.

Per ognuna delle quattro categorie ci saranno compiti e funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti. Se per gli edifici più bassi, sono sufficientisemplici misure da attuare in caso di incendio, al crescere dell’altezza è necessario una organizzata serie di misure preventive ed una attività di pianificazione dell’emergenza. Per gli edifici con più di mille occupanti o per quelli di altezza antincendi superiore a 80 metri è prevista una procedura più complessa per la gestione dell’emergenza, con l’obbligo di nominare uno specifico coordinatore.

 

Nuove responsabilità per i soggetti coinvolti

Saranno finalmente più chiare le misure standard in caso di incendio, con l’obbligo di informare gli occupanti sui comportamenti da tenere in caso di emergenza, con specifici avvisiper divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici di emergenza, le istruzioni per garantire un esodo ordinato e sicuro. Maggiore responsabilità è inoltre affidata per il mantenimento in efficienza dei sistemi e dispositivi di sicurezza, che dovranno essere oggetto di periodiche e sistematiche verifiche di controllo e manutenzione. Infine, anche gli occupanti non dovrannoalterare la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.

All’aumentare dell’altezza antincendio, aumentano le misure di sicurezza e di gestione dell’emergenza: per gli edifici fino a 80 metri di altezza è sufficiente l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme antincendio, con indicatori di tipo ottico e acustico. Per altezze superiori, sarà necessario installare un impianto di diffusione sonora ed evacuazione vocale (EVAC) e nominare un responsabile della gestione della sicurezza antincendio e un coordinatore dell’emergenza.

 

Misure antincendio

Come detto, le misure antincendio variano al crescere dell’altezza degli edifici: misure standard per edifici fino a 24 metri, principalmente le istruzioni per la chiamata di soccorso, le azioni da effettuare per la messa in sicurezza degli impianti, il divieto di utilizzo degli ascensori e le procedure per l’evacuazione degli occupanti.

Oltre i 24 metri di altezza antincendi, sono inoltre necessarie specifiche misure preventive, basate sui principi di corretta gestione e deposito dei materiali combustibili, sulle vie di esodo che devono essere lasciate libere, sulla gestione in sicurezza dei lavori di manutenzione, ecc.

Anche in questo caso, grande attenzione è rivolta alla pianificazione dell’emergenza, con le informazioni agli occupanti sui comportamenti da tenere e l’attivazione di specifiche procedure per la diffusione dell’allarme e l’evacuazione.

Infine, per gli edifici con più di mille occupanti o per quelli di altezza antincendi superiore a 80 metri dovrà essere predisposto un vero e proprio centro di gestione dell’emergenza, con planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici di soccorso, la centrale di gestione del sistema di diffusione sonora ed evacuazione vocale (EVAC) ed una centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio.

Il centro di gestione dell’emergenza è in sostanza il centro nevralgico per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere costituito in locale anche ad uso non esclusivo, come ad esempio la portineria ola reception.